Trattato›Capo II
Art. 31
150 / 946La Corte dei conti
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-31
La Corte dei conti
1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-31