Protocollo 4›Capo V
Art. 25
Vigilanza prudenziale
In vigore dal 22 apr 2005
Vigilanza prudenziale
1. La Banca centrale europea può fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione relativi alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.
2. Conformemente alle leggi europee adottate ai sensi dell'articolo III-185, paragrafo 6 della Costituzione, la Banca centrale europea può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-25-2