Art. 25 · Vigilanza prudenziale
Protocollo 4Capo V

Art. 25

557 / 946

Vigilanza prudenziale

In vigore dal 22 apr 2005
Vigilanza prudenziale 1. La Banca centrale europea può fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione relativi alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario. 2. Conformemente alle leggi europee adottate ai sensi dell'articolo III-185, paragrafo 6 della Costituzione, la Banca centrale europea può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.
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