Protocollo 4Capo IV

Art. 22

Sistemi di compensazione e di pagamento

In vigore dal 22 apr 2005
Sistemi di compensazione e di pagamento La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la Banca centrale europea può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-22-2

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Sistemi di compensazione e di pagamento (Art. 22 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo