Protocollo 4›Capo IV
Art. 22
Sistemi di compensazione e di pagamento
In vigore dal 22 apr 2005
Sistemi di compensazione e di pagamento
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la Banca centrale europea può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.
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