Protocollo 4›Capo IV
Art. 19
Riserve minime
In vigore dal 22 apr 2005
Riserve minime
1. Fatto salvo l', la Banca centrale europea, nel perseguimento degli obiettivi di politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la Banca centrale europea ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell', definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-19-2