Protocollo 4›Capo IV
Art. 17
Conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
In vigore dal 22 apr 2005
Conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
Al fine di svolgere le loro operazioni, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare attività, compresi i titoli scritturali, a titolo di garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-17-2