Art. 17 · Conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
Protocollo 4Capo IV

Art. 17

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Conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali

In vigore dal 22 apr 2005
Conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali Al fine di svolgere le loro operazioni, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare attività, compresi i titoli scritturali, a titolo di garanzia.
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