Protocollo 4›Capo IV
Art. 21
Operazioni con enti pubblici
In vigore dal 22 apr 2005
Operazioni con enti pubblici
1. Conformemente all'articolo III-181 della Costituzione, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali nazionali, alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, alle autorità regionali, locali o altre autorità pubbliche, ad altri organismi di diritto pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri.
L'acquisto diretto presso di essi di strumenti di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali è altresì vietato.
2. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono operare in qualità di agenti finanziari per gli organismi di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'approvvigionamento di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-21-2