Art. 23 · Operazioni esterne
Protocollo 4Capo IV

Art. 23

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Operazioni esterne

In vigore dal 22 apr 2005
Operazioni esterne La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono: a) stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali; b) acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto, in qualsiasi forma essi siano detenuti; c) detenere e gestire le attività di cui al presente articolo; d) effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie coni paesi terzi e le organizzazioni internazionali, incluse le operazioni di credito attive e passive.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-23-2