Art. 4 · Funzioni consultive
Protocollo 4Capo II

Art. 4

536 / 946

Funzioni consultive

In vigore dal 22 apr 2005
Funzioni consultive Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 4 della Costituzione, la Banca centrale europea viene consultata: a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni; b) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'; La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-4-4