Protocollo 3›Titolo IV
Art. 60
In vigore dal 22 apr 2005
L'impugnazione non ha effetto sospensivo, fatto salvo l'articolo III-379, paragrafi 1 e 2 della Costituzione o l' del trattato CEEA.
In deroga all'articolo III-380 della Costituzione, le decisioni del Tribunale che annullano una legge europea o un regolamento europeo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell', primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli III-379, paragrafi 1 e 2 della Costituzione o dell' del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia della legge europea o del regolamento europeo annullati o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-60