Protocollo 3Titolo IV

Art. 60

In vigore dal 22 apr 2005
L'impugnazione non ha effetto sospensivo, fatto salvo l'articolo III-379, paragrafi 1 e 2 della Costituzione o l' del trattato CEEA. In deroga all'articolo III-380 della Costituzione, le decisioni del Tribunale che annullano una legge europea o un regolamento europeo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell', primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli III-379, paragrafi 1 e 2 della Costituzione o dell' del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia della legge europea o del regolamento europeo annullati o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 60 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo