Protocollo 3Titolo IV

Art. 55

In vigore dal 22 apr 2005
Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunce che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti, come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-55

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Art. 55 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo