Protocollo 3Titolo IV

Art. 54

In vigore dal 22 apr 2005
Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questi li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte. Quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte. Allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza. Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi proposti a norma dell'articolo III-365 della Costituzione o dell' del trattato CEEA, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto. In tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale. Quando uno Stato membro e un'istituzione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinché la Corte di giustizia possa statuire su tali ricorsi.
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Art. 54 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo