Trattato

Art. 146

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-146 1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti. 2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
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Art. 146 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo