Trattato

Art. 145

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-145 Ai fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale, b) attività di carattere commerciale, c) attività artigiane, d) attività delle libere professioni. Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-145

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Art. 145 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo