Trattato
Art. 145
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-145
Ai fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.
I servizi comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale,
b) attività di carattere commerciale,
c) attività artigiane,
d) attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
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