Trattato

Art. 143

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-143 Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-143

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