Trattato

Art. 144

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-144 Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-144

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Art. 144 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo