Art. 144
Trattato

Art. 144

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In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-144 Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-144