Trattato

Art. 149

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-149 Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-144, primo comma.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-149

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Art. 149 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo