Art. 149
Trattato

Art. 149

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In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-149 Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-144, primo comma.
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