Protocollo 3Titolo IV

Art. 51

In vigore dal 22 apr 2005
In deroga alla norma di cui all'articolo III-358, paragrafo I della Costituzione, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli III-365 e III-367 della Costituzione proposti da uno Stato membro: a) contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti: -- di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione; -- di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo III-315 della Costituzione; -- di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo I-37, paragrafo 2 della Costituzione; b) contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione. Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo