Protocollo 3›Titolo IV
Art. 51
518 / 946In vigore dal 22 apr 2005
In deroga alla norma di cui all'articolo III-358, paragrafo I della Costituzione, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli III-365 e III-367 della Costituzione proposti da uno Stato membro:
a) contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:
-- di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione;
-- di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo III-315 della Costituzione;
-- di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo I-37, paragrafo 2 della Costituzione;
b) contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.
Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-51