Protocollo 3›Titolo IV
Art. 52
In vigore dal 22 apr 2005
Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento.
Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-52