Protocollo 3›Titolo IV
Art. 49
In vigore dal 22 apr 2005
I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.
I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.
Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-49