Protocollo 3›Titolo III
Art. 46
In vigore dal 22 apr 2005
Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo III-365 della Costituzione. Si applica l'articolo III-367, secondo comma della Costituzione.
Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-46