Art. 59
Protocollo 3Titolo IV

Art. 59

526 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.
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