Accordo
Art. 25
Versamento delle quote
In vigore dal 3 mar 2005
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Versamento delle quote
1) Le quote di contribuzione al bilancio preventivo amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio finanziario.
2) Un Membro che non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo entro sei mesi dal momento in cui è esigibile, perde, fino a quando non abbia integralmente pagato la sua contribuzione, i suoi diritti di voto, la sua eleggibilità al Comitato esecutivo nonché il suo diritto di esprimere o di far esprimere per suo conto voti al Comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione presa dal Consiglio a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, il Membro in questione non viene privato di nessuno degli altri diritti che gli sono conferiti dal presente Accordo, nè sollevato da alcuno degli obblighi che quest'ultimo impone.
3) Un Membro il cui diritto di voto è sospeso in applicazione sia delle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, sia delle disposizioni dell', rimane tuttavia obbligato a versare la sua quota.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-25