Accordo

Art. 20

Procedura di voto del Comitato esecutivo

In vigore dal 3 mar 2005
. Procedura di voto del Comitato esecutivo 1) Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti che ha ottenuto in forza dei paragrafi 6) e 7) dell'. Non è ammesso il voto per procura. Nessun Membro del Comitato esecutivo è autorizzato a frazionare i suoi voti. 2) Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate con la stessa maggioranza di quella delle decisioni analoghe del Consiglio.
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Procedura di voto del Comitato esecutivo (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo