Accordo
Art. 20
Procedura di voto del Comitato esecutivo
In vigore dal 3 mar 2005
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Procedura di voto del Comitato esecutivo
1) Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti che ha ottenuto in forza dei paragrafi 6) e 7) dell'. Non è ammesso il voto per procura. Nessun Membro del Comitato esecutivo è autorizzato a frazionare i suoi voti.
2) Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate con la stessa maggioranza di quella delle decisioni analoghe del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-20