Art. 20 · Procedura di voto del Comitato esecutivo
Accordo

Art. 20

20 / 55

Procedura di voto del Comitato esecutivo

In vigore dal 3 mar 2005
. Procedura di voto del Comitato esecutivo 1) Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti che ha ottenuto in forza dei paragrafi 6) e 7) dell'. Non è ammesso il voto per procura. Nessun Membro del Comitato esecutivo è autorizzato a frazionare i suoi voti. 2) Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate con la stessa maggioranza di quella delle decisioni analoghe del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-20