Accordo

Art. 15

Decisioni del Consiglio

In vigore dal 3 mar 2005
. Decisioni del Consiglio 1) Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice dei voti, salvo disposizione contraria del presente Accordo. 2)La procedura in appresso si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita di due terzi dei voti: a) Se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita di due terzi dei voti a causa del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, e se il Consiglio così decide a maggioranza dei Membri presenti e con la maggioranza ripartita semplice dei voti, la proposta è rimessa ai voti entro 48 ore; b) se, in questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene la maggioranza ripartita di due terzi dei voti, a causa del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due membri importatori, e se il Consiglio così decide a maggioranza dei membri presenti e con la maggioranza ripartita semplice dei voti, la proposta è rimessa ai voti entro 24 ore; c) se nemmeno al terzo scrutinio, la proposta ottiene la maggioranza ripartita di due terzi dei voti, a causa del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta è considerata adottata; d) se il Consiglio non rimette una proposta ai voti, quest'ultima è considerata respinta. 3) I Membri s'impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il Consiglio prende in forza del presente Accordo.
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Decisioni del Consiglio (Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo