Accordo

Art. 13

Voti

In vigore dal 3 mar 2005
. Voti 1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente dì un totale di 1 000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli importatori, come indicato nei seguenti paragrafi del presente Articolo. 2) Ciascun Membro avrà cinque voti, come cifra di base. 3) La rimanenza dei voti dei Membri esportatori è suddivisa fra di essi, proporzionalmente al volume medio dello loro rispettive esportazioni di caffè verso qualsiasi destinazione nei quattro anni civili precedenti. 4) La rimanenza dei voti dei Membri importatori è suddivisa fra di essi proporzionalmente al volume medio delle loro rispettive importazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti. 5) La ripartizione dei voti è stabilita dal Consiglio in conformità con le disposizioni del presente Articolo all'inizio di ogni annata caffearia e la ripartizione così fissata rimane in vigore per tutto l'anno in questione, salvo nei casi previsti al paragrafo 6) del presente Articolo. 6) Qualora sopravvenga un cambiamento nella partecipazione all'Organizzazione, o se il diritto di voto di un Membro è sospeso o ristabilito ai sensi degli o 42, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, in conformità con le norme del presente Articolo. 7) Nessun Membro può disporre di oltre 400 voti. 8) Non sono ammesse le frazioni di voto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo