Accordo

Art. 11

Presidente e Vice-presidenti del Consiglio

In vigore dal 3 mar 2005
. Presidente e Vice-presidenti del Consiglio 1) Il Consiglio elegge per ogni annata caffearia un Presidente, nonché un primo, un secondo ed un terzo Vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2) Come regola generale, il Presidente ed il primo Vice Presidente sono entrambi eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra quelli dei Membri importatori, ed il secondo ed il terzo Vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. Tale ripartizione si alterna dall'una all'altra annata caffearia. 3) Nè il Presidente nè il Vicepresidente facente funzione di presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese Membro.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-11

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