Accordo

Art. 16

Collaborazione con altri organismi

In vigore dal 3 mar 2005
. Collaborazione con altri organismi l) Il Consiglio può prendere disposizioni per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, nonché con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Esso utilizza in maniera ottimale i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base, ed altre fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterrà opportune per conseguire gli scopi del presente Accordo. Tuttavia, per quanto concerne la realizzazione di qualsiasi progetto nel quadro di queste misure, l'Organizzazione non assume alcun obbligo finanziario, neanche a titolo delle garanzie fornite da Membri o da altri enti. Nessun Membro è responsabile, per via della sua appartenenza all'Organizzazione, riguardo a somme di denaro prese a prestito o prestiti concessi da ogni altro Membro o ente nell'ambito di tali progetti. 2) Quando ciò è possibile, l'Organizzazione può raccogliere presso i paesi Membri, i paesi non membri, le agenzie donatrici ed altre agenzie, informazioni sui progetti ed i programmi di sviluppo incentrati sul settore caffeario. Se del caso, e con l'accordo delle Parti in causa, l'Organizzazione può rendere disponibili queste informazioni a tali altre organizzazioni nonché ai Membri.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-16

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