Accordo
Art. 6
Partecipazione in gruppo
In vigore dal 3 mar 2005
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Partecipazione in gruppo
1) Due o più Parti Contraenti che sono esportatrici nette di caffè possono dichiarare mediante una notifica indirizzata al Consiglio ed al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro rispettivi strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di attuazione provvisoria o di adesione, che esse sono Membri dell'Organizzazione come gruppo.
Può far parte di tale gruppo un territorio al quale il presente Accordo si applica in forza del paragrafo 2 dell', se il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali ha trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2 dell'. Tali Parti Contraenti e tali territori designati devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilità sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;
b) successivamente provare in forma soddisfacente per il Consiglio:
i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffè e che hanno i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi imposti dal presente Accordo;
ii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffè ed una politica monetaria e finanziaria coordinata, e che dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo membro è in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.
2) Ogni gruppo Membro riconosciuto ai sensi dell'Accordo Internazionale del 1994 sul caffè continua ad essere riconosciuto come gruppo salvo se notifica al Consiglio che non desidera più essere riconosciuto in quanto tale.
3) I1 gruppo Membro costituisce un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, rimanendo tuttavia inteso che ciascun membro del gruppo sarà trattato come Membro distinto per le questioni di competenza delle seguenti disposizioni:
a) ; e
b) .
4) Le Parti Contraenti ed i territori designati che entrano a far parte dell'Organizzazione in quanto gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresenta al Consiglio per le questioni di cui tratta il presente Accordo, ad eccezione di quelle enumerate al paragrafo 3) del presente Articolo.
5)Il diritto di voto del gruppo si esercita come segue:
a) Il gruppo Membro ha, come cifra di base, lo stesso numero di voti di un solo Paese Membro entrato a titolo individuale nell'Organizzazione. Il Governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve tali voti e ne dispone;
b) se la questione posta ai voti rientra nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, i diversi membri del Gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dal paragrafo 3 dell', come se ciascuno di essi fosse un membro individuale dell'Organizzazione, tranne che per i voti di base che rimangono in tal caso assegnati al governo o all'organizzazione che rappresenta il gruppo.
6) Ogni Parte Contraente o territorio designato che fa parte di un gruppo Membro può, mediante una notifica indirizzata al Consiglio, ritirarsi dal gruppo e divenire Membro in proprio. Il ritiro ha effetto dalla data di ricezione della notifica da parte del Consiglio. Quando una delle Parti di un gruppo Membro si ritira da esso, o cessa di partecipare all'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al Consiglio di mantenere il gruppo; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso in cui il Consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo membro, ciascuno dei suoi ex-membri diviene Membro a sè stante. Un Membro che ha cessato di appartenere ad un gruppo non può ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finché il presente Accordo rimane in vigore.
7) Ogni Parte Contraente che desidera far parte di un gruppo Membro dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, può farlo previa notifica al Consiglio, a condizione:
a) che gli altri membri del gruppo dichiarino di essere disposti ad accettare il Membro in questione come parte del gruppo Membro;
b) di notificare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua appartenenza al gruppo.
8) Due o più Membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio li autorizza se constata che essi hanno inviato la dichiarazione e gli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) del presente Articolo. Dal momento in cui il Consiglio concede l'autorizzazione, divengono applicabili al gruppo le norme dei paragrafi 3), 4), 5) e 6 del presente Articolo.
Storico versioni
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