Accordo

Art. 5

Partecipazione separata di territori designati

In vigore dal 3 mar 2005
. Partecipazione separata di territori designati Ogni Parte Contraente importatrice netta di caffè può ad ogni momento, per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2 dell', dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio tra quelli di cui assicura la rappresentanza internazionale e che sono esportatori netti di caffè. In questo caso il territorio metropolitano ed i suoi territori non designati costituiscono un solo ed unico Membro mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente, secondo i termini della notifica, la qualità di Membro distinto.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-5

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Partecipazione separata di territori designati (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo