Accordo

Art. 49

Recesso volontario

In vigore dal 3 mar 2005
. Recesso volontario Ogni Parte Contraente può in qualsiasi momento ritirarsi dal presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo