Accordo
Art. 49
Recesso volontario
In vigore dal 3 mar 2005
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Recesso volontario
Ogni Parte Contraente può in qualsiasi momento ritirarsi dal presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-49