Accordo
Art. 44
Ratifica, accettazione o approvazione
In vigore dal 3 mar 2005
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Ratifica, accettazione o approvazione
1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2) Salvo nei casi previsti all', gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 25 settembre 2001. Tuttavia il Consiglio può decidere di concedere proroghe del termine ai governi firmatari che non sono in grado di depositare i loro strumenti prima di tale data. Tali decisioni del Consiglio saranno trasmesse al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite..
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-44