Accordo

Art. 44

Ratifica, accettazione o approvazione

In vigore dal 3 mar 2005
. Ratifica, accettazione o approvazione 1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali. 2) Salvo nei casi previsti all', gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 25 settembre 2001. Tuttavia il Consiglio può decidere di concedere proroghe del termine ai governi firmatari che non sono in grado di depositare i loro strumenti prima di tale data. Tali decisioni del Consiglio saranno trasmesse al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite..
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-44

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Ratifica, accettazione o approvazione (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo