Accordo

Art. 40

Livello di vita e condizioni di lavoro delle popolazioni.

In vigore dal 3 mar 2005
. Livello di vita e condizioni di lavoro delle popolazioni. I Membri considerano di migliorare il livello di vita e le condizioni di lavoro delle popolazioni che lavorano nel settore caffeario in funzione del loro stadio di sviluppo, tenendo a mente i principi riconosciuti sul piano internazionale al riguardo. Inoltre I Membri stabiliscono di comune accordo che le norme di lavoro non saranno utilizzate ai fini di un commercio protezionista.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-40

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