Accordo

Art. 36

Miscele e succedanei

In vigore dal 3 mar 2005
. Miscele e succedanei 1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffè ai fini della rivendita in commercio con la denominazione di caffè. I Membri si adoperano per vietare la pubblicità e la vendita, con il nome di caffè, di prodotti che contengono meno dell'equivalente del 95% di caffè verde come materia prima di base. 2) Il Consiglio può chiedere a qualsiasi paese Membro di prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Articolo. 3) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione riguardo all'osservanza delle norme del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-36

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Miscele e succedanei (Art. 36 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo