Accordo
Art. 36
Miscele e succedanei
In vigore dal 3 mar 2005
.
Miscele e succedanei
1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffè ai fini della rivendita in commercio con la denominazione di caffè. I Membri si adoperano per vietare la pubblicità e la vendita, con il nome di caffè, di prodotti che contengono meno dell'equivalente del 95% di caffè verde come materia prima di base.
2) Il Consiglio può chiedere a qualsiasi paese Membro di prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Articolo.
3) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione riguardo all'osservanza delle norme del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-36