Accordo

Art. 33

Eliminazione degli ostacoli al consumo

In vigore dal 3 mar 2005
. Eliminazione degli ostacoli al consumo 1) I Membri riconoscono che è estremamente importante realizzare al più presto il massimo sviluppo possibile del consumo di caffè, in particolare tramite l'eliminazione progressiva di ogni ostacolo suscettibile di intralciare tale sviluppo. 2) I Membri riconoscono che alcune misure vigenti possono, in misura più o meno importante, intralciare l'aumento del consumo di caffè, in particolare: a) alcuni regimi d'importazione applicabili al caffè, comprese le tariffe preferenziali o altre tariffe, i contingenti, le operazioni di monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie regole amministrative o prassi commerciali; b) alcuni regimi di esportazione, per quanto concerne i sussidi diretti o indiretti ed altre regole amministrative o prassi commerciali; e c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne e regionali di carattere legislativo e amministrativo che potrebbero incidere sul consumo. 3) In considerazione degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4) del presente Articolo, i Membri si adoperano affinché siano ridotte le tariffe sul caffè o siano adottate altre misure volte a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo. 4) In considerazione del loro comune interesse, i Membri s'impegnano a ricercare i mezzi con i quali ridurre progressivamente, e a breve termine eliminare per quanto possibile, gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 2) del presente Articolo, ovvero i mezzi con i quali i loro effetti potrebbero essere sensibilmente diminuiti. 5) Per quanto riguarda gli impegni contratti a norma del paragrafo 4 del presente Articolo, i Membri comunicano ogni anno al Consiglio tutte le misure da essi adottate al fine di dare seguito alle disposizioni del presente Articolo. 6) Il Direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli al consumo, il quale è passato in rassegna dal Consiglio. 7) Per conseguire gli obiettivi di cui nel presente Articolo, il Consiglio può rivolgere raccomandazioni ai Membri, i quali lo informano appena possibile delle misure che hanno adottato al fine di attuare tali raccomandazioni.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-33

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