Accordo

Art. 30

Certificati di origine.

In vigore dal 3 mar 2005
. Certificati di origine. 1) Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffè e di verificare le quantità di caffè che sono state esportate da ciascun Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce un sistema di certificati di origine disciplinato dalle regole approvate dal Consiglio. 2) Tutto il caffè esportato da un Membro esportatore è provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformità al regolamento pertinente del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall' Organizzazione. 3) Ciascun Membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome dell'organismo governativo o non governativo che ha designato per adempiere alle funzioni previste al paragrafo 2) del presente Articolo. L'Organizzazione approva specificamente un organismo non governativo in conformità con le regole approvate dal Consiglio. 4) Ogni Membro esportatore, a titolo eccezionale e con un'adatta giustificazione, può chiedere al Consiglio di autorizzare che i dati relativi alle sue esportazioni di caffè che figurano nei certificati di origine, siano trasmessi all'Organizzazione in forma diversa.
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Certificati di origine. (Art. 30 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo