Accordo
Art. 38
Canali istituzionali per il commercio di caffè
In vigore dal 3 mar 2005
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Canali istituzionali per il commercio di caffè
I Membri svolgono le loro attività nell'ambito del presente Accordo in maniera consona ai canali commerciali istituzionali e si astengono da prassi di vendita discriminatorie. Nello svolgimento delle loro attività essi si sforzano di tenere in debito conto i legittimi interessi del settore caffeario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-38