Accordo

Art. 38

Canali istituzionali per il commercio di caffè

In vigore dal 3 mar 2005
. Canali istituzionali per il commercio di caffè I Membri svolgono le loro attività nell'ambito del presente Accordo in maniera consona ai canali commerciali istituzionali e si astengono da prassi di vendita discriminatorie. Nello svolgimento delle loro attività essi si sforzano di tenere in debito conto i legittimi interessi del settore caffeario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo