Accordo
Art. 42
Controversie e ricorsi
In vigore dal 3 mar 2005
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Controversie e ricorsi
1) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non viene risolta per via negoziale è, su richiesta di qualsiasi Membro Parte alla controversia, deferita al Consiglio che deciderà in merito.
2) Quando una controversia è stata deferita al Consiglio in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, la maggioranza dei Membri, o più Membri che detengono insieme almeno il terzo del totale dei voti, può chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione della questione e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente Articolo sulle questioni oggetto di controversia.
3) a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimità dal Consiglio, la commissione consultiva si compone di:
(i) due persone designate dai Membri esportatori di cui un esperto specializzato in questioni del tipo di quella oggetto della controversia, ed un autorevole esperto nel campo giuridico;
(ii) due persone designate dai Membri importatori in base agli stessi criteri;
(iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone nominate in virtù dei capoversi (i) e (ii), o in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.
b) I cittadini dei paesi che sono Parti contraenti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.
c) I membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.
d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.
4) Il parere motivato della commissione consultiva è sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo avere preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
5) Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia è sottoposta al suo esame.
6) Quando un Membro si lamenta del fatto che un altro Membro non ha adempiuto agli obblighi impostigli dal presente Accordo, tale reclamo è, a richiesta del ricorrente, deferito al Consiglio, il quale decide.
7) Nessun Membro può essere riconosciuto colpevole d'infrazione al presente Accordo, se non per mezzo di una votazione a maggioranza ripartita semplice dei voti. Ogni constatazione di un'infrazione all'Accordo da parte di un Membro, deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
8) Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso può, senza pregiudizio delle altre misure vincolanti previste da altri articoli dell'Accordo, e con una decisione presa a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonché il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al Comitato esecutivo, fino a quando quest'ultimo non abbia assolto ai suoi obblighi, oppure decidere di escludere tale Membro dall'Organizzazione ai sensi delle disposizioni dell'.
9) Un Membro può chiedere un parere preliminare al Comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso prima che la questione sia esaminata dal Consiglio.
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