Accordo
Art. 41
Consultazioni
In vigore dal 3 mar 2005
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Consultazioni
Ogni Membro accoglie favorevolmente, e fornisce adeguate possibilità per consultazioni relative ad osservazioni eventualmente presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Se una delle Parti non accetta che il Direttore esecutivo istituisca una commissione, o se la consultazione non ha un esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in virtù dell'. Se la consultazione dà luogo ad una soluzione, un rapporto al riguardo sarà sottoposto al Direttore esecutivo il quale lo distribuirà a tutti i Membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-41