Accordo
Art. 46
Adesione
In vigore dal 3 mar 2005
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Adesione
1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, può aderire al presente Accordo a condizioni stabilite dal Consiglio.
2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.
Storico versioni
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