Accordo

Art. 46

Adesione

In vigore dal 3 mar 2005
. Adesione 1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, può aderire al presente Accordo a condizioni stabilite dal Consiglio. 2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-46

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Adesione (Art. 46 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo