Accordo
Art. 50
Esclusione
In vigore dal 3 mar 2005
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Esclusione
Se il Consiglio considera che un Membro ha commesso un'infrazione agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, ed è inoltre d'avviso che tale inadempienza intralcia seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso può, a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, escludere tale Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, questo Membro cessa di appartenere all'Organizzazione internazionale del caffè, e, se è Parte Contraente, di essere Parte dell'Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-50