Accordo
Art. 53
Emendamenti
In vigore dal 3 mar 2005
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Emendamenti
1) Il Consiglio, può con una votazione a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, raccomandare alle Parti Contraenti un emendamento al presente Accordo. L' emendamento entra in vigore 100 giorni dopo che il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha ricevuto notifiche di accettazione dalle Parti contraenti che rappresentano almeno il 70% dei Membri esportatori che detengono come minimo il 75 per cento dei voti dei Membri esportatori, e da Parti contraenti che rappresentano almeno il 70% dei Membri importatori che detengono come minimo il 75% dei voti dei Membri importatori. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti contraenti notificano al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Se, allo scadere di tale termine, le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore non sono soddisfatte, l'emendamento deve intendersi ritirato.
2) Se una Parte contraente, o un territorio che è Membro o che fa parte di un gruppo Membro, non ha notificato o fatto notificare la sua accettazione di un emendamento nel termine fissato a tal fine dal Consiglio, tale Parte contraente o tale territorio cessa di essere Parte del presente Accordo a decorrere dalla data in cui l'emendamento entra in vigore.
3) Il Consiglio notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni emendamento divulgato alle Parti Contraenti in forza del presente Articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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