Accordo
Art. 52
Durata, cessazione o rescissione
In vigore dal 3 mar 2005
.
Durata, cessazione o rescissione
1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni fino al 30 settembre 2007, a meno che non sia prorogato a norma del paragrafo 2) del presente Articolo, o risolto in forza del paragrafo 3) del presente Articolo.
2) Il Consiglio ha facoltà, con una decisione adottata a maggioranza dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita di due terzi del totale dei voti, di decidere di prorogare il presente Accordo oltre il 30 settembre 2007 per uno o più periodi successivi, in modo da non eccedere sei anni in totale. Il Membro che non accetta tale proroga del presente Accordo, ne informa per iscritto il Consiglio ed il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite prima dell'inizio del periodo di proroga e cessa di essere Parte al presente Accordo a decorrere dallo inizio del periodo di proroga.
3) Il Consiglio, con una decisione adottata deliberando a maggioranza dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita di due terzi del totale dei voti, ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La rescissione ha effetto alla data decisa dal Consiglio.
4) Nonostante la cessazione del presente Accordo, il Consiglio rimane in funzione per tutto il tempo necessario per adottare ogni provvedimento necessario nel periodo di tempo richiesto al fine di liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilità e disporre degli averi.
5) Qualsiasi decisione adottata riguardo alla durata e/o alla rescissione del presente Accordo e qualsiasi notifica ricevuta dal Consiglio, in conformità al presente Articolo, sarà debitamente trasmessa dal Consiglio al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-52