Accordo
Art. 51
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione.
In vigore dal 3 mar 2005
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Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione.
1) In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio, se del caso, procede alla liquidazione dei suoi conti.
L'Organizzazione conserva le somme già versate dal Membro che recede o è escluso, il quale è peraltro tenuto a pagare le somme di cui risulti debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia qualora si tratti di una Parte contraente che non è in grado di accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere Parte dell'Accordo ai sensi del paragrafo 2) dell', il Consiglio può liquidare i conti nel modo che riterrà più equo.
2) Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non può nemmeno essere imputata alcuna parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-51