Accordo

Art. 45

Entrata in vigore

In vigore dal 3 mar 2005
. Entrata in vigore 1) Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 2001, sempre che, a tale data, dei governi che rappresentano almeno 15 Membri esportatori aventi come minimo almeno il 70 per cento dei voti dei Membri esportatori, ed almeno 10 Membri importatori aventi come minimo il 70 per cento dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione in data 25 settembre 2001, e senza che sia fatto riferimento ad un'eventuale sospensione ai sensi degli , abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. Peraltro, il presente Accordo entrerà definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1° ottobre 2001, ove esso sia provvisoriamente in vigore in conformità alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, e purchè le condizioni concernenti la percentuale siano soddisfatte per mezzo del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2) Il presente Accordo può entrare in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 2001. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra Parte Contraente dell'Accordo internazionale del 1994 sul caffè quale prorogato notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale dovrà ricevere la notifica non oltre il 25 settembre 2001, che s'impegna ad applicare le disposizioni di tale nuovo Accordo provvisorio in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti ed a cercare di ottenere al più presto, secondo quanto consentito dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, tale notifica sarà considerata come avendo lo stesso effetto di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Un Governo che s'impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, sarà considerato, in pendenza del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione, provvisoriamente Parte di detto Accordo fino a quella di queste due date che sarà la più vicina: quella del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione o il 30 giugno 2002 compreso. Il Consiglio ha facoltà di concedere una proroga del termine entro il quale un governo che applica provvisoriamente il presente Accordo può depositare lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 3) Se il presente Accordo non è entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1° ottobre 2001, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1) o 2) del presente Articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o che hanno inviato le notifiche contenenti il loro impegno ad applicare provvisoriamente le disposizioni di detto Accordo in conformità alle loro leggi ed ai loro regolamenti, e a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere di comune accordo che esso entrerà in vigore fra di loro. Allo stesso modo, se il presente Accordo è entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 31 marzo 2002, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o che hanno effettuato le notifiche di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, possono decidere di comune accordo che esso continuerà ad essere provvisoriamente in vigore, o che entrerà definitivamente in vigore fra di loro.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-45

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Entrata in vigore (Art. 45 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo